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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, con la seguente modificazione:

[9]Nell'art. 2, alla fine del 1° comma alla parola « ferrovia » e' sostituita la parola « linea ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2563~art1 · fonte del testo