1. - Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall'utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sara' responsabile nei confronti sia del concedente che dell'utilizzatore per il medesimo danno. 2. - Questo articolo non da' tuttavia diritto all'utilizzatore di risolvere o annullare il contratto di fornitura senza il consenso del concedente.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art10 · fonte su Normattiva