Art. 9 (Convenzione)
1. - L'utilizzatore deve avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli e' stato consegnato, fatta eccezione per la normale usura e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti. 2. - Quando il contratto di leasing giunge a termine, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente nello stato descritto nel paragrafo precedente, a meno che egli non abbia esercitato il diritto di acquistare il bene o di prorogare il contratto di leasing per un periodo ulteriore.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
