Art. 20 (Convenzione)
Stato contraente puo', in occasione della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione dichiarare che esso sostituira' al paragrafo 3 dell'articolo 8 il suo diritto interno se questo non consente al concedente l'esonero da responsabilita' per colpa o negligenza.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
