Stato contraente puo', in occasione della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione dichiarare che esso sostituira' al paragrafo 3 dell'articolo 8 il suo diritto interno se questo non consente al concedente l'esonero da responsabilita' per colpa o negligenza.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art20 · fonte su Normattiva