[1]- Esonero

[2]Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorche' la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore e' parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui dimostri che tale passegero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilita' contenute nella presente Convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art20 · fonte su Normattiva