1. - a) Fatta riserva per le disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di leasing, il concedente e' esonerato da ogni responsabilita' derivante dal bene nei confronti dell'utilizzatore, fatta eccezione per il caso in cui questi abbia subito il danno in ragione dell'affidamento riposto nella capacita' di giudizio del concedente, nonche' in ragione dell'intervento di quest'ultimo nella scelta del fornitore e delle caratteristiche del bene.

  • b)Il concedente e' esonerato, in tale sua qualita', da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi per morte e danni a persone e a cose causati dal bene.
  • c)Le disposizioni del presente paragrafo non regolano la responsabilita' del concedente in diversa qualita', ad esempio in quella di proprietario. 2. - Il concedente garantisce che il pacifico godimento dell'utilizzatore non sara' turbato da soggetti che abbiano la proprieta' del bene o altro superiore diritto su di esso o che facciano valere tale diritto di proprieta' o di diritto superiore nel corso di procedimenti giudiziari, allorche' tale diritto o tale pretesa non risultino da un atto o da una omissione dell'utilizzatore. 3. - Le parti non possono derogare alle disposizioni del paragrafo precedente ne' modificarne gli effetti nella misura il cui il diritto o la pretesa derivino da un atto o da un'omissione del concedente o da sua colpa grave. 4. - Le disposizioni previste nei paragrafi 2 e 3 non pregiudicheranno l'eventuale piu' ampia garanzia di pacifico godimento a carico del concedente che sia inderogabile in base alla legge applicabile secondo le regole di diritto internazionale privato.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art8 · fonte su Normattiva