1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non viene meno qualora il bene venga ad essere incorporato o connesso ad un immobile. 2. - Le questioni relative all'incorporazione o alla fissazione del bene ad un immobile, cosi' come quelle relative agli effetti sui diritti inter se del concedente e di un soggetto titolare di diritti reali sull'immobile sono regolate dalla legge dello Stato dove tale immobile e' situato.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art4 · fonte su Normattiva