Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 3 (Convenzione)
1. - La presente Convenzione si applica allorquando il concedente e l'utilizzatore abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:
- a)questi Stati o lo Stato nel quale il fornitore ha la propria sede di affari sono Stati contraenti; o
- b)il contratto di fornitura ed il contratto di leasing sono disciplinati dalla legge di uno Stato contraente. 2. - Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha piu' di una sede di affari, la sede che ha la piu' stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note e contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
