Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo puo' chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificare agli Stati firmatari o alle parte del presente Accordo. L'O.I.V. informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna osservazione eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione e' acquisita se una maggioranza di membri non vi si e' opposta. Il depositario notifichera' allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa e' accettata, lo Stato interessato disporra' di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, puo' aderirvi in qualsiasi momento.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art14 · fonte su Normattiva