Art. 23 (Convenzione)
[1]- Notifiche
[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' agli articoli 15 e 16 della stessa; d ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.; IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunita' Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
