Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati no 1 e 2o che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in conformita' alle disposizioni dell'allegato no 1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art4 · fonte su Normattiva