1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo. 2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non e' regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art7 · fonte su Normattiva