[1]Sospensione

[2]1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, puo', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.

[3]2. Allorquando il Consiglio dei governatori si e' assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualita'.

[4]3. Durante la sospensione, un Membro non e' ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art31 · fonte su Normattiva