1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare e' stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri e' stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati no 1 e 2o del presente Accordo. 2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. comprendono la quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori, nonche' i risultati delle proprie attivita'. I contributi obbligatori sono versati dell'O.I.V. nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo. 3. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. possono altresi' comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennita', sussidi o finanziamenti di qualsiasi natura emananti da organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purche' detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art6 · fonte su Normattiva