contro le quali si puo' ricorrere

  • 1)Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
  • 2)Un ricorso puo' essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.
  • 3)Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.
  • 4)La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non puo' essere l'unico oggetto di un ricorso.
  • 5)Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione puo' essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art106 · fonte su Normattiva