contro le quali si puo' ricorrere
- 1)Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
- 2)Un ricorso puo' essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.
- 3)Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.
- 4)La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non puo' essere l'unico oggetto di un ricorso.
- 5)Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione puo' essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
