[1]ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura
[2]Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione puo' ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
