[1]dei membri delle commissioni di annullamento
[2]1. I membri delle commissioni di annullamento sono nominati per un periodo di cinque anni e durante questo periodo non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee, adita dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, prenda una decisione in tal senso. 2. I membri delle commissioni di annullamento non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, ne' della divisione di amministrazione dei brevetti o delle divisioni di annullamento. 3. Nelle loro decisioni i membri delle commissioni di annullamento non sono vincolati da alcuna istruzione e devono attenersi unicamente alle disposizioni della presente convenzione. 4. Il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento e' adottato conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Esso deve essere approvato dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
