o parere della Commissione ampliata del ricorso

  • 1)Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:
  • a)la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale;
  • b)il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione.
  • 2)Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso.
  • 3)La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art112 · fonte su Normattiva