sul ricorso

  • 1)In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa puo', sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame.
  • 2)Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo e' vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata e' stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame e' del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art111 · fonte su Normattiva