delle decisioni
- 1)Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.
- 2)L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
