delle decisioni

  • 1)Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.
  • 2)L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art113 · fonte su Normattiva