dei terzi
- 1)Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
- 2)Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facolta' di prendere posizione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
