dei terzi

  • 1)Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
  • 2)Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facolta' di prendere posizione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art115 · fonte su Normattiva