d'ufficio

  • 1)Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non e' limitato ne' ai mezzi invocati ne' alle richieste presentate dalle parti.
  • 2)L'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art114 · fonte su Normattiva