[1]della procedura
[2]1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorita' giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilita' dell'invenzione, essa puo' essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2. 2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorita' giudiziaria nazionale puo' sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando e' stata interposta opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreche' la decisione dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
