1. Un brevetto comunitario puo' formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalita'. 2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nei Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. 3. Se una persona e' iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale o e' avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, primo periodo, il suo consenso e' necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro e' iscritta una licenza, la rinuncia e' trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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