[1]del diritto al brevetto comunitario

[2]1. Se il brevetto comunitario e' stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione puo' rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto. 2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa puo' rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualita' di contitolare. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o del trasferimento del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso. 4. L'introduzione di una domanda giudiziale e' trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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