[1]pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunita' europee

[2]1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

  • a)sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;
  • b)sulla validita' e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali. 2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione puo' essere sottoposta da detta autorita' alla Corte. 3. Quando una questione del genere e' sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorita' e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art73 · fonte su Normattiva