1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte e' chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;54~primo-protocollo-art4 · fonte su Normattiva