1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte e' chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
