[1]di taluni titoli di protezione

[2]Il depositante puo' indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d'invenzione, di un certificato di utilita' o di un modello di utilita' e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d'invenzione completivo o di un certificato di utilita' completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilita', di modelli di utilita', di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d'invenzione completivi o di certificati di utilita' completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l'articolo 2.ii) non e' applicabile.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art43 · fonte su Normattiva