Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:

  • i)ogni riferimento ad un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilita' ai modelli di utilita', ai brevetti o certificati completivi ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilita' completivi:
  • ii)si deve intendere per "deposito di un microrganismo", secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorita' internazionale di deposito o detta trasmissione e detta conservazione assieme:
  • iii)si deve intendere per "procedura in materia di brevetti" qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;
  • iv)si deve intendere per "pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti" la pubblicazione ufficiale o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione di una domanda di brevetto o di un brevetto:
  • v)si deve intendere per "organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale" un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1);
  • vi)si deve intendere per "ufficio della proprieta' industriale" un' autorita' di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale competente per il rilascio di brevetti;
  • vii)si deve intendere per "istituzione di deposito" un'istituzione che assicura il ricevimento l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi:
  • viii)si deve intendere per "autorita' internazionale di deposito" una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorita' internazionale di deposito conformemente all'articolo 7;
  • ix)si deve intendere per "depositante" la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito la quale lo riceve e lo accetta ed ogni avente causa di tale persona:
  • x)si deve intendere per "Unione" l'Unione di cui all'articolo 1:
  • xi)si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea di cui all'articolo 10:
  • xii)si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale:
  • xiii)si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e finche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI):
  • xiv)si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione;
  • xv)si deve intendere per "Regolamento d'esecuzione" il Regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 12.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art2 · fonte su Normattiva