[1]di due titoli di protezione

[2]Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante puo' indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l'articolo 2.ii) non e' applicabile.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art44 · fonte su Normattiva