Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988
Art. 17 (Convenzione)
Accordi amministrativi Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
