Art. 16 (Convenzione)
Decorrenza dei diritti 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, ma comunque non prima dell'entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni non potra' avvenire con effetto retroattivo. 2. I periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati contraenti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che sono riconosciute in base alla stessa. Cio' nonostante la istituzione del Venezuela non riconoscera' periodi di assicurazione anteriori al 1› gennaio 1967.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
