Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988
Art. 18 (Convenzione)
Commissione mista 1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire una commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle parti stesse, che avra' le seguenti funzioni:
- a)verificare l'applicazione della presente convenzione e degli accordi amministrativi;
- b)concordare e disporre tutti i procedimenti amministrativi e l'uso di formulari idonei per una maggiore efficacia, semplificazione e rapidita' nell'applicazione delle disposizioni menzionate;
- c)dare pareri alle autorita' competenti quando queste lo richiedono o di propria iniziativa, relativamente alla applicazione di detti atti;
- d)proporre ai rispettivi Governi, attraverso le autorita' competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in vigore;
- e)realizzare ogni altra funzione relativa alla applicazione e alla interpretazione della convenzione. 2. La commissione mista potra' riunirsi in Italia o in Venezuela.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
