Art. 20 (Convenzione)
Pagamento delle prestazioni 1. Le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente effettueranno direttamente i pagamenti delle prestazioni dovute ai beneficiari residenti nell'altro Stato contraente. 2. Le istituzioni debitrici di prestazioni si libereranno validamente delle obbligazioni effettuando i pagamenti nella moneta del proprio Stato.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
