Art. 19 (Convenzione)
Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni concernenti leggi, regolamenti e ogni altro provvedimento che possano influire sulla applicazione della presente convenzione. 2. Le istituzioni competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni necessarie alla applicazione della presente convenzione.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
