Art. 21 (Convenzione)
Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi 1. Le domande, istanze o ricorsi che debbono essere presentati entro un termine alle autorita' competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso valore se sono presentate entro lo stesso termine alle autorita' competenti o alle istituzioni dell'altro Stato. 2. L'autorita' o l'istituzione che riceve i documenti li verifica secondo le norme che saranno stabilite nell'accordo amministrativo, rilascera' ricevuta all'interessato e trasmettera' senza indugio la documentazione all'autorita' competente o all'istituzione dell'altro Stato. 3. Le domande, istanze o ricorsi presentati in uno o nell'altro Stato in conformita' con le disposizioni del presente articolo, non potranno essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato. 4. La domanda di prestazioni presentata all'istituzione competente di uno Stato contraente sara' considerata come domanda presentata all'istituzione competente dell'altro Stato, sempre che il lavoratore chieda esplicitamente la concessione delle prestazioni spettanti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
