Verifica e revisione Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di equilibrio delle obbligazioni reciprocamente assunte allo scadere di tre anni dall'entrata in vigore della convenzione e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e dei risultati conseguiti. Convengono, altresi', di procedere, al momento opportuno, alla revisione della convenzione.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art25 · fonte su Normattiva