Art. 25 (Convenzione)
Verifica e revisione Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di equilibrio delle obbligazioni reciprocamente assunte allo scadere di tre anni dall'entrata in vigore della convenzione e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e dei risultati conseguiti. Convengono, altresi', di procedere, al momento opportuno, alla revisione della convenzione.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
