Art. 26 (Convenzione)
Ratifica, entrata in vigore, cessazione 1. La presente convenzione sara' ratificata da entrambe le parti contraenti in conformita' alle rispettive procedure ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente convenzione viene stabilita per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e verra' prorogata automaticamente di anno in anno, salvo denuncia che deve essere notificata sei mesi prima della scadenza di detto termine. 3. Dopo che la convenzione avra' cessato di produrre effetti, i diritti acquisiti saranno mantenuti e i diritti in corso di riconoscimento saranno determinati in conformita' alle disposizioni della convenzione. In fede di che i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Roma il giorno 7 del mese di giugno del millenovecentottantotto in duplice esemplare, ciascuno nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi egualmente fede. per il Governo della Repubblica italiana il Sottosegretario di Stato agli affari esteri Sen. SUSANNA AGNELLI per il Governo della Repubblica del Venezuela il Ministro degli affari esteri Dr. GERMAN NAVA CARRILLO
Testo vigente dal 17 agosto 1991
