1. - La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. - Allorche' uno Stato ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art14 · fonte su Normattiva