Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 5 (Convenzione)
quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di fac- toring:
- a)una clausola del contratto di factoring che preveda la cessione di crediti esistenti o futuri non e' resa invalida dall'assenza di una loro specifica individuazione, se alla conclusione del contratto o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto;
- b)una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
