1. - La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario puo' essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione. 2. - Tuttavia, tale cessione non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 18 della presente Convenzione. 3. - Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ogni obbligo di buona fede che incomba sul fornitore nei confronti del debitore o qualsiasi responsabilita' del fornitore nei confronti del debitore per una cessione realizzata contravvenendo ai termini del contratto di vendita di merci.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art6 · fonte su Normattiva