Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 8 (Convenzione)
1. - Il debitore e' tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione:
- a)e' stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtu' di un potere conferito dallo stesso fornitore;
- b)identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e
- c)riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione e' stata fatta. 2. - Il pagamento da parte del debitore al cessionario e' liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
