1. - Il debitore e' tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione:

  • a)e' stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtu' di un potere conferito dallo stesso fornitore;
  • b)identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e
  • c)riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione e' stata fatta. 2. - Il pagamento da parte del debitore al cessionario e' liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art8 · fonte su Normattiva