E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art114 · fonte su Normattiva