1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art29 · fonte su Normattiva