[1], allevamento, pesca e sviluppo rurale

[2]Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:

  • a)politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
  • b)possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
  • c)benessere degli animali;
  • d)politica di sviluppo rurale;
  • e)scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
  • f)politica sanitaria e norme di qualita' applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
  • g)proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
  • h)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
  • i)protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
  • j)sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
  • k)formazione nel settore agricolo e veterinario.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art48 · fonte su Normattiva