[1], allevamento, pesca e sviluppo rurale
[2]Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:
- a)politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
- b)possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
- c)benessere degli animali;
- d)politica di sviluppo rurale;
- e)scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
- f)politica sanitaria e norme di qualita' applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
- g)proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
- h)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
- i)protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
- j)sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
- k)formazione nel settore agricolo e veterinario.
Testo vigente dal 20 giugno 2016
