[1]Scambio di informazioni e consultazioni

[2]1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e importanti per gli scambi commerciali tra le parti. 2. Le parti concordano sulla particolare utilita' del dialogo per quanto riguarda:

  • a)lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
  • b)la promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attivita' su piccola scala;
  • c)lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
  • d)la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
  • e)lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie e sulle politiche e misure riguardanti la qualita'.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art41 · fonte su Normattiva