[1]Scambio di informazioni e consultazioni
[2]1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e importanti per gli scambi commerciali tra le parti. 2. Le parti concordano sulla particolare utilita' del dialogo per quanto riguarda:
- a)lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
- b)la promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attivita' su piccola scala;
- c)lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
- d)la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
- e)lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie e sulle politiche e misure riguardanti la qualita'.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
