[1]delle istituzioni e Stato di diritto

[2]Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonche' la formazione degli operatori del settore.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art74 · fonte su Normattiva