[1], controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
[2]1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta: - lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; - la redazione della normativa; - una maggiore efficienza delle istituzioni; - la formazione del personale; - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi. 3. La cooperazione si concentra in particolare: - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non respingimento"; - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
