1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato. 3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva