All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-2-allegato-i-art3 · fonte su Normattiva